L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’assegno è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.
È “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità ed è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.
L’importo dell’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui al Decreto legislativo 21/12/2021, n. 230, art. 3, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
- soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia
- residente e domiciliato in Italia
- essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Altre casistiche sono state illustrate con la Circolare 09/022022, n. 23 secondo cui sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei
- i lavoratori autonomi titolari di permesso, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con il Messaggio 25/07/2022, n. 2951 l'INPS ha integrato i titoli che danno diritto all'assegno in questione con:
- permesso di lavoro subordinato di durata almeno semestrale
- permesso di lavoro stagionale di durata almeno semestrale
- permesso di assistenza minori, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore
- permesso di protezione speciale, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine
- permesso per i casi speciali, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento.
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Ultimo aggiornamento: 03/12/2024 15:36.34