Il trasporto, cosiddetto "a cassa aperta", della salma deve avvenire entro le quarantotto ore successive al decesso previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
La salma può infatti essere trasferita, su richiesta dei famigliari o di altri aventi titolo, dal luogo del decesso a una struttura sanitaria, al deposito di osservazione, alla sala del commiato o all'abitazione del defunto per completare il periodo di osservazione. Il trasporto deve essere effettuato nel rispetto della salute pubblica, mantenendo condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
Prima della partenza della salma, l'impresa funebre deve inviare una comunicazione:
- all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del Comune cui è destinata la salma
- all'autorità sanitaria competente per il luogo di destinazione della salma responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo mediante impresa che eserciti l'attività funebre.