Le tumulazioni provvisorie hanno una durata limitata nel tempo definita dal Regolamento comunale.
A richiesta degli interessati il feretro o l’urna o la cassetta resti sono provvisoriamente deposti in un loculo o nell’ossario / cinerario. La concessione provvisoria é ammessa nei seguenti casi:
a) per coloro che hanno chiesto o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi tombe di famiglia o cappelle, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
c) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 63, comma 2; d) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.
In caso di tumulazione definitiva nei loculi o nell’ossario / cinerario, la concessione decorre dalla data della tumulazione provvisoria.
La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.
La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti. 6. Scaduto il termine di cui al punto 4) senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.