In caso di subingresso il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 25, com. 5). Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 25, com. 6).
Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!
A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.
Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato: subentrare nell'attività
Ultimo aggiornamento: 02/11/2018 15:34.58