Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per
- nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
- cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
- decesso
nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 21).
In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.
In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine:
- coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto superstite
- figli legittimi naturali riconosciuti o adottati
- ascendenti
- altri discendenti
- collaterali fino al terzo grado
- affini sino al secondo grado
- persone non legate da vincoli di parentela e affinità
presenti all'atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del decesso.