Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera per attività in deroga

Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera per attività in deroga

L'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è riferito alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 e com. 3 ed elencati alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto.

Chi vuole ottenere l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera deve presentare domanda come previsto dal  Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 e com. 3.

La documentazione necessaria deve essere trasmessa al SUAP come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità competente e ai soggetti competenti.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, per l'avvio dell'operatività dell'impianto il gestore deve gestire, in coordinamento con gli enti preposti al controllo, due fasi la messa in esercizio e la messa a regime.

Approfondimenti

Elenco degli impianti e attività
ALLEGATO N.TIPO DI ATTIVITA'PROVVEDIMENTO
1AImpianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciuttiDduo 12779 del 1/12/2016
1BImpianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi asciuttiDduo 12779 del 1/12/2016
2Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
3Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
4Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
5Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
6Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
7Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
8Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
9Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
10Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
11Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
12Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimentiDduo 7082 del 9/5/2024
13Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addettiDduo 7082 del 9/5/2024
14Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m3.Dduo 7082 del 9/5/2024
15Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
16Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
17Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
18Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
19Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazioneDduo 7082 del 9/5/2024
20Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
21Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
22Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
23Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
24Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
25Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
26Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
27Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
28Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
29Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
30Saldatura di oggetti e superfici metallicheDduo 7082 del 9/5/2024
31Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
32ALavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/annoDduo 7082 del 9/5/2024
32BAttività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metallicheDduo 7082 del 9/5/2024
33Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/annoDduo 7082 del 9/5/2024
34Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olioDduo 7082 del 9/5/2024
35Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giornoDduo 7082 del 9/5/2024
36ElettroerosioneDduo 7082 del 9/5/2024
37Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MWDds 6576 del 23/7/2012
38Gruppi elettrogeni o motori di emergenzaDds 6576 del 23/7/2012
39Linee di trattamento fanghiDds 4212 del 13/5/2016
40Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricoleDds 5624 del 28/6/2013
41Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 MWtDds 17322 del 28/11/2019
42Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere con consumo di materia prima non superiore 2.000 tonnellate/annoDds 17322 del 28/11/2019
43Operazioni di taglio/incisione/marcatura laser su svariate superficiDds 17322 del 28/11/2019
A1Allevamenti effettuati in ambienti confinatiDgr 3792 del 18/07/2012
Rapporti con l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Domanda di rilascio di un nuovo titolo abilitativo

Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA. È sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art 3, com. 3).

Domanda di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo già rilasciato

La Circolare regionale 05/08/2013, n. 19 e la Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiariscono che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente): 

  • se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
  • se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e al possesso ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA, mentre per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
  • se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.
  • se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.
Rinnovo delle autorizzazioni in scadenza

Nel corso del 2024 scadranno le autorizzazioni la cui domanda è stata presentata nel 2009.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 45 giorni prima del termine di validità dell’autorizzazione.

Al fine di determinare le tempistiche per la presentazione della domanda di rinnovo si precisa che:

  • i 15 anni di durata dell’autorizzazione decorrono dalla data di presentazione domanda di adesione
  • non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.

Nel caso in cui contestualmente al rinnovo dell’autorizzazione in deroga il gestore intenda comunicare una modifica, dovrà:

  • presentare domanda di rinnovo dell’adesione
  • esplicitare la modifica nell’ambito della relazione tecnica che prevede una “descrizione dell’attività” o con ulteriore specifica documentazione da allegare alla domanda di adesione.

Al termine del periodo di validità dell’autorizzazione, in assenza del rinnovo della domanda di adesione, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione.

In presenza di due o più domande di adesione presentate in tempi differenti, è facoltà del gestore procedere al rinnovo di tutte le domande in occasione della prima scadenza, riunificando pertanto i diversi termini.

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Ultimo aggiornamento: 23/06/2024 21:22.01