
L'inquinamento atmosferico scarsamente rilevante è riferito alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1 ed elencati alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto.
A seguito della pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 11/12/2018, n. 11/982, per questo tipo di emissioni i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all'Allegato 1 non sono più tenuti a inviare apposita comunicazione relativa a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ma devono indicare direttamente all'interno della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per l'avvio dell'attività l'eventuale presenza o la messa in esercizio di attività rientranti nelle fattispecie di quelle elencate nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.